Art. 5.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;

 

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          c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.